Con Legge Regionale n.21 dell'11.8.2009 il Consiglio regionale ha approvato il Piano casa con 36 voti a favore e 9 contrari che quindi è finalmente diventato operativo, demandando ai singoli Comuni la sua applicazione. L'assessore regionale alla Casa, Mario Di Carlo, precisa dunque che "è
importante che coloro i quali si sentiranno rispondere da
amministrazioni pigre e da tecnici incompetenti che il Piano Casa non è
applicabile per via di un ritardo dell’amministrazione regionale
sappiano che non è previsto alcun regolamento attuativo del Piano Casa. Per gli interventi dei privati cittadini, i Comuni sono in condizione di applicare immediatamente la legge".
Nel Piano Casa vengono previsti bonus volumetrici, non cumulabili con quelli consentiti da altre norme o strumenti, per interventi di ampliamento, di demolizione e ricostruzione, e recupero di volumi accessori da destinare ad uso residenziale. Il provvedimento riguarda gli edifici per i quali sia già stata presentata al Comune la dichiarazione di ultimazione dei lavori, ovvero che risultino comunque ultimati, compresi quelli per i quali intervenga il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria entro 90 giorni dall'entrata in vigore. I casi di esclusione sono indicati all'art. 2 della legge. I punti salienti sono: 1. Ampliamenti Per gli edifici a destinazione residenziale, uni-plurifamiliari, di volumetria fino a 1.000 mc, sono consentiti ampliamenti fino al 20%, comportanti un incremento per l'intero edificio al massimo di 200 mc, ovvero di 62,5 mq, a patto che la destinazione d'uso sia mantenuta per i 5 anni successivi alla dichiarazione di fine lavori. Gli ampliamenti sono consentiti, nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla normativa vigente, solo in adiacenza, con esclusione della sopraelevazione, ad eccezione del caso di interventi eseguiti nell'ambito di recupero dei sottotetti ai sensi della L.R. 13/2009 (sempre operando al massimo un aumento di volume del 20% del sottotetto esistente), ovvero degli interventi di realizzazione del tetto con pendenza massima delle falde pari al 35%, utilizzando il sottotetto. I bonus per gli edifici residenziali sono aumentati rispettivamente al 35% (350 mc, 110 mq) per interventi svolti in zona sismica 1 o sottozona 2a (non è il nostro caso - ndr). Gli interventi devono rispettare la normativa in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia, e sono consentiti nelle zone a rischio sismico 1 e 2 solo su edifici dotati della certificazione antisismica. 2. Demolizioni e ricostruzioni Sono consentiti ampliamenti fino al 35% del volume o superficie utile degli edifici a destinazione residenziale per almeno il 75%, ad esclusione di quelli ricadenti nelle zone C di cui al D.M. 2.4.1968. L'altezza massima non può superare quella degli edifici contermini, fermo restando il rispetto delle distanze. La ricostruzione deve avvenire nel rispetto della normativa antisismica e in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia, in modo da conseguire un fabbisogno di energia inferiore almeno del 10% rispetto ai limiti fissati dal D. Leg.vo 192/2005 o dagli eventuali più restrittivi limiti regionali. 3. Particolari condizioni Tutti gli interventi sono subordinati all'esistenza, o all'adeguamento, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alla predisposizione del fascicolo del fabbricato. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione è richiesto altresì di destinare a verde almeno il 25% della superficie di pertinenza. 4. Titolo abilitativo Per tutti gli interventi previsti è richiesta la DIA, ad eccezione degli interventi di demolizione e ricostruzione di volumetria superiore a 3000 metri, per i quali è richiesta l'acquisizione del permesso di costruire. Detti documenti devono essere presentati entro 24 mesi a partire dalla scadenza di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. link alla legge regionale n21/2009 |