Nel mese di agosto è stato approvato il Nuovo Piano Casa regionale che modifica e sostituisce quello già approvato in precedenza con L.R. 21/2009 e che, grazie alla L.R. 11/2011 sull'assestamento di bilancio, entra subito nel vivo dando il via ai piccoli ampliamenti (fino al 20%) a partire dal 15 settembre 2011. Nel dettaglio il Nuovo Piano Casa prevede interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, incentivi per l'adeguamento sismico e recupero degli edifici; i singoli Comuni possono tuttavia escludere determinate zone del proprio P.R.G. o singoli immobili dall'applicazione del Piano Casa. Per attuare tali limitazioni le amministrazioni comunali hanno tempo fino al 31 gennaio 2012 per approvare le necessarie delibere di giunta. Conseguentemente (art.6) le domande relative all'esecuzione di opere ai sensi del Nuovo Piano Casa possono essere presentate a partire dal 01 febbraio 2012 ed entro il 31 gennaio 2015. Il titolo abilitativo necessario per realizzare gli interventi è la DIA. Qualora la superficie dell'edficio sia superiore a 500 mq si dovrà richiedere il permesso di costruire il cui rilascio sarà subordinato all'esito di una conferenza di servizi. Ampliamento di edifici esistenti Gli ampliamenti sono permessi in aderenza o adiacenza rispetto al fabbricato esistente, ma non in sopraelevazione. Possono comportare anche un incremento delle unità immobiliari e devono essere realizzati nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente. Devono essere realizzati nel rispetto delle normative sulla bioedilizia, qualora comportino l'uso di fonti di energia rinnovabile non inferiore a un kilowatt l’incremento di cubatura arriva al 30%. In caso di adeguamento dell'intero edificio alla normativa antisismica, le percentuali di ampliamento variano a seconda della localizzazione degli edifici stessi, con incrementi che possono arrivare al 35%. a) residenziali. Rispetto al precedente Piano Casa, la possibilità di ampliare l’edificio non è più limitata alle sole abitazioni di dimensione inferiore ai mille metri cubi. L'incremento massimo è del 20%, per un massimo di 70 mq di Superficie utile lorda. Non ci sono più le limitazioni previste della legge precedente sulle aree agricole. b) non residenziali. Lo stesso limite del 20% è previsto per gli edifici non residenziali, per un massimo di 200 mq per ogni edificio. Nel caso di edifici con destinazione ad attività produttive e artigianali il limite è del 25%, per un massimo di 500 mq. Chi usufruisce dell'ampliamento dovrà mantenere la destinazione d’uso per almeno 10 anni. |